(Codice di procedura penale-art. 25)
 
                               Art. 25 
 
        (Relazioni tra il giudicato penale e l'azione civile) 
 
  L'azione civile non puo' essere proposta, proseguita  o  riproposta
davanti al giudice civile  o  amministrativo,  quando  in  seguito  a
giudizio e'  stato  dichiarato  che  il  fatto  non  sussiste  o  che
l'imputato  non  lo  ha  commesso,  o  che  il  fatto   fu   compiuto
nell'adempimento di  un  dovere  o  nell'esercizio  di  una  facolta'
legittima ovvero che  non  e'  sufficiente  la  prova  che  il  fatto
sussista o che l'imputato lo abbia commesso.