Art. 25 (Relazioni tra il giudicato penale e l'azione civile) L'azione civile non puo' essere proposta, proseguita o riproposta davanti al giudice civile o amministrativo, quando in seguito a giudizio e' stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima ovvero che non e' sufficiente la prova che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso.