(Codice di procedura penale-art. 26)
 
                               Art. 26 
 
               (Divieto di riproporre l'azione civile) 
 
  Nel caso di condanna dell'imputato, l'azione civile gia' esercitata
nel procedimento penale non puo' essere piu' proposta in sede  civile
o amministrativa, neanche limitatamente alla liquidazione dei  danni.
Puo'  essere  tuttavia  riproposta  per  la  liquidazione  dei  danni
verificatisi successivamente alla sentenza di condanna e negli  altri
casi preveduti dalla legge.