Art. 26 (Divieto di riproporre l'azione civile) Nel caso di condanna dell'imputato, l'azione civile gia' esercitata nel procedimento penale non puo' essere piu' proposta in sede civile o amministrativa, neanche limitatamente alla liquidazione dei danni. Puo' essere tuttavia riproposta per la liquidazione dei danni verificatisi successivamente alla sentenza di condanna e negli altri casi preveduti dalla legge.