(Codice di procedura penale-art. 27)
 
                               Art. 27 
 
       (Autorita' del giudicato penale nel giudizio di danno) 
 
  Nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e  per  il
risarcimento del danno, iniziato o proseguito contro il  colpevole  o
contro il responsabile civile dopo la  sentenza  o  dopo  il  decreto
indicato  nell'articolo  seguente,  la  sentenza  o  il  decreto   ha
autorita' di cosa giudicata quanto alla sussistenza del  fatto,  alla
sua illiceita' e  alla  responsabilita'  del  condannato.  La  stessa
autorita'  di  cosa  giudicata   spetta   nel   giudizio   civile   o
amministrativo  alla  sentenza  penale  irrevocabile  pronunciata  in
giudizio, con la quale viene  conceduto  il  perdono  giudiziale.  Il
giudice civile  o  amministrativo  puo'  conoscere  anche  dei  danni
verificatisi successivamente alla sentenza o al decreto. 
 
  Quando il  responsabile  civile  non  ha  partecipato  al  giudizio
penale, rimane impregiudicata la questione se egli  debba  rispondere
del danno cagionato dal reato.