(Codice di procedura penale-art. 28)
 
                               Art. 28 
 
(Autorita'  del  giudicato  penale  in   altri   giudizi   civili   o
                           amministrativi) 
 
  Fuori dei casi  preveduti  dall'articolo  precedente,  la  sentenza
penale irrevocabile di condanna o di proscioglimento  pronunciata  in
seguito a giudizio e il decreto di condanna divenuto esecutivo  hanno
autorita' di cosa giudicata nel  giudizio  civile  o  amministrativo,
quando  in  questo  si  controverte  intorno  a  un  diritto  il  cui
riconoscimento dipende  dall'accertamento  dei  fatti  materiali  che
furono oggetto del giudizio penale, salvo che la legge  civile  ponga
limitazioni alla prova del diritto controverso.