Art. 28. Art. 3, n. 1, R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164. Art. 6 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. Art. 1 R. decreto-legge 15 novembre 1922, n. 1521. Art. 1 Regi decreti-legge 9 luglio 1923, n. 1635 e 1636. Art. 1 R. decreto-legge 10 aprile 1924, n. 726. Art. 1, lett. c) R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364. Art. 3 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. Art. 9 Legge 14 giugno 1928, n. 1315. Art. 25 Legge 27 maggio 1929, n. 848. Ai vicari ed ai cappellani curati investiti di un particolare beneficio, e che esercitino in una determinata circoscrizione territoriale, con autonomia ed indipendenza, le funzioni parrocchiali loro demandate, e' dovuto, a seguito di domanda dell'investito, un assegno supplementare fino a portarne la congrua al limite di L. 2000 dal 1° aprile 1925. Il limite anzidetto e' di L. 1500 dal 1° luglio 1920 al 31 marzo 1925. Sono esclusi dalla concessione dell'assegno gli investiti, che, pur avendo la denominazione di vicari o di cappellani curati, esercitino, per espressa disposizione dell'atto di fondazione o della bolla di nomina, funzioni di coadiutori, salvo per i medesimi l'eventuale applicazione degli articoli 17 e 18 nei confronti del parroco.