(Testo Unico-art. 28)
 
                              Art. 28. 
 
 
Art. 3, n. 1, R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n.  164.  Art.  6  R.
decreto 2 luglio 1922, n. 910. Art. 1 R.  decreto-legge  15  novembre
1922, n. 1521. Art. 1 Regi decreti-legge 9 luglio  1923,  n.  1635  e
1636. Art. 1 R. decreto-legge 10 aprile 1924, n. 726. Art.  1,  lett.
c) R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364. Art. 3 R. decreto-legge  7
gennaio 1926, n. 13. Art. 9 Legge 14 giugno 1928, n.  1315.  Art.  25
                    Legge 27 maggio 1929, n. 848. 
 
  Ai vicari ed ai  cappellani  curati  investiti  di  un  particolare
beneficio,  e  che  esercitino  in  una  determinata   circoscrizione
territoriale, con autonomia ed indipendenza, le funzioni parrocchiali
loro demandate, e' dovuto, a seguito di  domanda  dell'investito,  un
assegno supplementare fino a portarne la congrua al limite di L. 2000
dal 1° aprile 1925. 
  Il limite anzidetto e' di L. 1500 dal 1° luglio 1920  al  31  marzo
1925. 
  Sono esclusi dalla concessione dell'assegno gli investiti, che, pur
avendo la denominazione di vicari o di cappellani curati, esercitino,
per espressa disposizione dell'atto di fondazione o  della  bolla  di
nomina, funzioni di coadiutori,  salvo  per  i  medesimi  l'eventuale
applicazione degli articoli 17 e 18 nei confronti del parroco.