(Testo Unico-art. 30)
 
                              Art. 30. 
 
 
Art. 8 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910.  Art.  25  Legge  27  maggio
                            1929, n. 848. 
 
  E' dovuto ai vicari e ai cappellani curati, in tutto od  in  parte,
sempre che ricorrano le condizioni di cui agli articoli 24 e 25 ed  a
titolo di concorso nelle spese di culto,  o  per  il  servizio  della
chiesa, il 15 per cento sulla congrua di lire 1500 dal 1° luglio 1920
e di lire 2000 dal 1° aprile 1925.