Art. 30. Art. 8 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. Art. 25 Legge 27 maggio 1929, n. 848. E' dovuto ai vicari e ai cappellani curati, in tutto od in parte, sempre che ricorrano le condizioni di cui agli articoli 24 e 25 ed a titolo di concorso nelle spese di culto, o per il servizio della chiesa, il 15 per cento sulla congrua di lire 1500 dal 1° luglio 1920 e di lire 2000 dal 1° aprile 1925.