(Testo Unico-art. 31)
 
                              Art. 31. 
 
 
Art.  29  R.  decreto-legge  7  gennaio  1926,  n.  13.  Art.  1   R.
                decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827. 
 
  A decorrere dal 19 giugno  1927,  ai  vicari  e  cappellani  curati
investiti di piu' benefici della stessa specie puo'  essere  concesso
non piu' di un secondo assegno a titolo di supplemento di congrua,  a
condizione che il cumulo dei due assegni non superi il  limite  della
congrua parrocchiale. Per le spese di culto, invece,  possono  essere
accordati tanti assegni distinti quanti sono i benefici per  i  quali
siano dovuti.