Art. 31. Art. 29 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. Art. 1 R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 827. A decorrere dal 19 giugno 1927, ai vicari e cappellani curati investiti di piu' benefici della stessa specie puo' essere concesso non piu' di un secondo assegno a titolo di supplemento di congrua, a condizione che il cumulo dei due assegni non superi il limite della congrua parrocchiale. Per le spese di culto, invece, possono essere accordati tanti assegni distinti quanti sono i benefici per i quali siano dovuti.