(Testo Unico-art. 32)
 
                              Art. 32. 
 
 
          Art. 6, 9 e 28 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. 
 
  Sono applicabili ai vicari e cappellani curati le disposizioni  del
capo I relative alla domanda e  all'accertamento  delle  attivita'  e
passivita', in quanto non siano in contrasto con quelle contenute nel
presente Capo. 
  Non e' pero' ammessa fra le passivita' del beneficio  alcuna  spesa
per assistenza e coadiuvazione, nel caso di vicarie e cappellanie che
abbiano meno di 3000 abitanti.