Art. 16. Art. 6, 7, 8 e 9 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. Ai fini della concessione del supplemento di congrua, i vicari ed i cappellani curati devono esibire i seguenti documenti, oltre quelli indicati nel capo I: 1° copia od estratto autentico dell'atto di fondazione della vicaria o della cappellania curata; 2° attestato dell'Ordinario diocesano o del Vicario generale dal quale risulti: a) che la vicaria o la cappellania curata abbia circoscrizione territoriale propria; b) che il vicario o il cappellano eserciti tutte le funzioni parrocchiali con autonomia e indipendenza, oppure quali funzioni non possa esercitare, o per esercitarle debba essere superiormente autorizzato e per quali ragioni.