(Regolamento-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
         Art. 6, 7, 8 e 9 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. 
 
  Ai fini della concessione del supplemento di congrua, i vicari ed i
cappellani curati devono esibire i seguenti documenti,  oltre  quelli
indicati nel capo I: 
 
  1° copia  od  estratto  autentico  dell'atto  di  fondazione  della
vicaria o della cappellania curata; 
 
  2° attestato dell'Ordinario diocesano o del  Vicario  generale  dal
quale risulti: 
 
  a) che la vicaria o  la  cappellania  curata  abbia  circoscrizione
territoriale propria; 
 
  b) che il vicario  o  il  cappellano  eserciti  tutte  le  funzioni
parrocchiali con autonomia e indipendenza, oppure quali funzioni  non
possa  esercitare,  o  per  esercitarle  debba  essere  superiormente
autorizzato e per quali ragioni.