(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
                        (Art. 6 T. U. 1926). 
 
  Nessun indennizzo e' dovuto per i provvedimenti  dell'autorita'  di
pubblica sicurezza nell'esercizio delle facolta' ad  essa  attribuite
dalla legge.