(Testo-art. 21)
 
                              Art. 21. 
 
 
       (Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 19, commi 1° e 2°). 
 
  L'imprenditore  di  pesca   deve,   prima   dell'arruolamento   del
pescatore,  accertarsi  che  questi  sia  fornito  del  libretto   di
matricola o del foglio di ricognizione. 
  I contratti di arruolamento per la pesca  devono  essere  stipulati
nel modo indicato dall'art. 522 e seguenti del Codice di commercio.