Art. 21. (Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 19, commi 1° e 2°). L'imprenditore di pesca deve, prima dell'arruolamento del pescatore, accertarsi che questi sia fornito del libretto di matricola o del foglio di ricognizione. I contratti di arruolamento per la pesca devono essere stipulati nel modo indicato dall'art. 522 e seguenti del Codice di commercio.