(Testo unico-art. 10)
                              Art. 10. 
 
(Art. 3, R. decreto-legge 10 novembre 1924, n.  2235  -  Art.  1,  R.
decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 3, R. decreto-legge  27
        ottobre 1927, n. 2135 - Legge 8 giugno 1933, n. 629). 
 
  Il Consiglio di amministrazione, per le Universita' e gli  Istituti
di cui alla tabella A, e' composto: 
  a) del rettore o direttore che lo presiede; 
  b)  di  due  membri  designati  collegialmente  dai  presidi  delle
Facolta' e delle Scuole che costituiscono l'Universita' o  l'Istituto
tra i professori di ruolo che appartengono all'Universita' o Istituto
medesimo. Per le Universita' e gl'Istituti superiori, formati di  una
sola Facolta', i due membri sono designati dal  rettore  o  direttore
tra i professori appartenenti all'Universita' o Istituto stesso; 
  c) di due  rappresentanti  del  Governo:  uno  e'  l'intendente  di
finanza della Provincia, l'altro e' scelto dal Ministro  fra  persone
di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano  uffici
presso le Universita'  e  gli  Istituti  superiori.  L'intendente  di
finanza ha l'obbligo d'intervenire personalmente  alle  adunanze  del
Consiglio.  In  caso   di   vacanza   dell'ufficio   interverra'   il
vice-intendente; 
  d) del direttore amministrativo. 
  Oltre ai componenti  di  cui  al  comma  precedente  fa  parte  del
Consiglio d'amministrazione del R. Istituto superiore di architettura
di Roma altro rappresentante del Governo,  scelto  dal  Ministro  tra
funzionari addetti ai servizi delle antichita' e delle belle arti, di
grado non inferiore al sesto. 
  Gli  Enti  e  i  privati,  che  concorrano  al  mantenimento  delle
Universita' o degli  Istituti  superiori  con  contributo  annuo  non
inferiore a un decimo del contributo corrisposto dallo  Stato;  hanno
diritto di designare collegialmente propri rappresentanti in seno  al
Consiglio. Per ogni tre contribuenti e' designato un  rappresentante.
Se i contribuenti sono meno di tre, essi possono egualmente designare
un rappresentante. 
  Il numero dei membri indicati nella  lettera  b)  e'  aumentato  di
tanti componenti quanti vengono a superare nella categoria di cui  al
comma precedente il numero di tre. 
  I membri indicati nella lettera b) e  quello  scelto  dal  Ministro
durano  in  ufficio  un  biennio,  e   possono   essere   confermati.
Quest'ultimo, ove senza giustificati  motivi  non  intervenga  a  tre
adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito. 
  Le funzioni di segretario del  Consiglio  di  amministrazione  sono
esercitate dal direttore amministrativo. 
  Il  Consiglio  d'amministrazione  e'  costituito  con  decreto  del
Ministro.