Art. 11. (Art. 82, lettera b), R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 4, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Legge 8 giugno 1933, n. 629). Per le Universita' e gli Istituti di cui alla tabella B le norme relative alla composizione e rinnovazione del Consiglio d'amministrazione sono contenute nelle convenzioni per il mantenimento delle Universita' e Istituti. In ogni caso, salvo quanto dispongono i due commi successivi, il Consiglio e' presieduto dal rettore o direttore e ne fanno parte due rappresentanti almeno del Governo (tra i quali l'intendente di finanza della Provincia) e il direttore amministrativo. Per gl'Istituti superiori di scienze economiche e commerciali il rettore o direttore e' membro di diritto; il presidente del Consiglio e' nominato con decreto Reale su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, tra persone, anche estranee all'Istituto, che siano componenti del Consiglio; resta in ufficio un biennio accademico e puo' essere confermato. Per gl'Istituti superiori di architettura fra i rappresentanti del Governo, oltre l'intendente di finanza della Provincia, dev'essere compreso un funzionario scelto dal Ministro tra quelli addetti ai servizi delle antichita' e belle arti, di grado non inferiore al sesto. Il Consiglio d'amministrazione e' costituito con decreto del Ministro.