(Testo unico-art. 11)
                              Art. 11. 
 
(Art. 82, lettera b), R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 4,
 R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Legge 8 giugno 1933, n. 629). 
 
  Per le Universita' e gli Istituti di cui alla tabella  B  le  norme
relative   alla   composizione   e   rinnovazione    del    Consiglio
d'amministrazione   sono   contenute   nelle   convenzioni   per   il
mantenimento delle Universita' e Istituti. In ogni caso, salvo quanto
dispongono i due commi successivi, il  Consiglio  e'  presieduto  dal
rettore o direttore e ne fanno parte due  rappresentanti  almeno  del
Governo (tra i quali l'intendente di finanza della  Provincia)  e  il
direttore amministrativo. 
  Per gl'Istituti superiori di scienze economiche  e  commerciali  il
rettore o direttore e' membro di diritto; il presidente del Consiglio
e'  nominato   con   decreto   Reale   su   proposta   del   Ministro
dell'educazione nazionale, tra persone, anche estranee  all'Istituto,
che siano componenti del  Consiglio;  resta  in  ufficio  un  biennio
accademico e puo' essere confermato. 
  Per gl'Istituti superiori di architettura fra i rappresentanti  del
Governo, oltre l'intendente di finanza  della  Provincia,  dev'essere
compreso un funzionario scelto dal Ministro  tra  quelli  addetti  ai
servizi delle antichita' e belle arti,  di  grado  non  inferiore  al
sesto. 
  Il  Consiglio  d'amministrazione  e'  costituito  con  decreto  del
Ministro.