Art. 12. (Art. 71, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 48, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172). Il presidente del Consiglio d'amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Universita' o Istituto superiore, da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e prende i provvedimenti d'urgenza riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza, vigila sul funzionamento dell'economato, della cassa e degli uffici per quanto concerne i servizi amministrativi e contabili.