(Testo unico-art. 12)
                              Art. 12. 
 
(Art. 71, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 48, R. decreto
                     30 novembre 1924, n. 2172). 
 
  Il presidente del Consiglio d'amministrazione ha la  rappresentanza
legale dell'Universita' o Istituto  superiore,  da'  esecuzione  alle
deliberazioni  del  Consiglio  e  prende  i  provvedimenti  d'urgenza
riferendone al Consiglio  per  la  ratifica  nella  prima  successiva
adunanza, vigila sul  funzionamento  dell'economato,  della  cassa  e
degli  uffici  per  quanto  concerne  i  servizi   amministrativi   e
contabili.