Art. 13. (Art. 73, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 50, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172). Il Consiglio d'amministrazione puo' esser sciolto con decreto Reale per gravi motivi o quando, richiamato dal Ministro all'osservanza di obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persista a violarli. In caso di scioglimento, il governo amministrativo e' affidato ad un commissario straordinario, le cui indennita' sono poste a carico del bilancio dell'Universita' o Istituto superiore.