(Testo unico-art. 13)
                              Art. 13. 
 
(Art. 73, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 50, R. decreto
                     30 novembre 1924, n. 2172). 
 
  Il Consiglio d'amministrazione puo' esser sciolto con decreto Reale
per gravi motivi o quando, richiamato dal Ministro all'osservanza  di
obblighi  derivanti  da  disposizioni  di  carattere  legislativo   o
regolamentare, persista a violarli. 
  In caso di scioglimento, il governo amministrativo e'  affidato  ad
un commissario straordinario, le cui indennita' sono poste  a  carico
del bilancio dell'Universita' o Istituto superiore.