Art. 14. (Art. 1, commi 1° e 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). I presidi sono nominati dal Ministro, fra i professori di ruolo delle rispettive Facolta' o Scuole, su una terna proposta, dal rettore o direttore. Essi durano in ufficio un biennio accademico e possono essere confermati. Nelle Universita' o Istituti composti di una sola Facolta' il rettore o direttore esercita anche le funzioni di preside della Facolta' stessa.