(Testo unico-art. 14)
                              Art. 14. 
 
 (Art. 1, commi 1° e 2°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  I presidi sono nominati dal Ministro, fra  i  professori  di  ruolo
delle rispettive Facolta'  o  Scuole,  su  una  terna  proposta,  dal
rettore o direttore. Essi durano in ufficio un biennio  accademico  e
possono essere confermati. 
  Nelle Universita' o Istituti  composti  di  una  sola  Facolta'  il
rettore o direttore esercita  anche  le  funzioni  di  preside  della
Facolta' stessa.