(Testo unico-art. 15)
                              Art. 15. 
 
(Art. 12, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 10, comma  2°,
R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art.  3,  R.  decreto-legge  4
                       febbraio 1926, n. 119). 
 
  Il Consiglio della Facolta' o della Scuola si compone  del  preside
che lo presiede,  e  di  regola,  di  tutti  i  professori  di  ruolo
appartenenti alla Facolta' o Scuola. 
  Alle  adunanze  concernenti  determinati  oggetti  possono   essere
chiamati anche i professori di  ruolo  che  vi  abbiano  insegnamenti
ufficiali, appartenenti ad altra Facolta'  o  Scuola,  Universita'  o
Istituto, nonche' i professori incaricati e  due  rappresentanti  dei
liberi docenti. 
  Il Consiglio della Facolta' di farmacia si compone, di regola,  del
preside che lo  presiede,  dei  professori  di  ruolo  delle  materie
appartenenti esclusivamente alla Facolta' e dei professori  di  ruolo
di materie comuni alla Facolta' di  farmacia  e  ad  altre  Facolta',
anche se, per  l'insegnamento  di  tali  materie  nella  Facolta'  di
farmacia, sia ad essi conferito uno speciale incarico. 
  Il professore  di  ruolo  di  chimica  farmaceutica  potra'  essere
aggregato alla Facolta' di scienze, quando cio'  sia  previsto  nello
statuto della Universita' interessata.