(Testo unico-art. 16)
                              Art. 16. 
 
     (Art. 24, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102). 
 
  I Consigli delle Facolta' e delle  Scuole,  oltre  le  attribuzioni
demandate  loro  dal  regolamento,  hanno  altresi'  il  compito   di
raccogliere i programmi dei corsi che  i  professori  ufficiali  e  i
liberi docenti si propongono di svolgere, di esaminarli e coordinarli
fra loro, introdurvi le opportune modificazioni ed elaborare cosi' un
piano organico  di  corsi  che  pienamente  risponda  alle  finalita'
scientifiche e professionali delle Facolta' o Scuole.