(Testo unico-art. 6)
                               Art. 6. 
 
(Articoli 7 e 83 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - articoli  3,
4, comma 1° e 5 R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Articoli 7 e 10,
comma 1°, R.  decreto  30  novembre  1924,  n.  2172  -  Art.  9,  R.
decreto-legge 7 ottobre  1926,  n.  1977  -  Art.  1,  comma  1°,  R.
decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Art. 1,  R.  decreto-legge  5
                        gennaio 1933, n. 29). 
 
  Il governo delle Universita' e degli Istituti superiori  appartiene
alle seguenti autorita': 
  1° rettore delle Universita' e direttore degli Istituti superiori; 
  2° senato accademico; 
  3° Consiglio di amministrazione; 
  4° presidi delle Facolta' e delle Scuole; 
  5° Consigli delle Facolta' e delle Scuole. 
  Agli Istituti superiori di  scienze  economiche  e  commerciali  e'
preposto un direttore o un rettore. 
  Al Consiglio di amministrazione spettano il governo  amministrativo
e  la  gestione   economica   e   patrimoniale   dell'Universita'   o
dell'Istituto;  alle  altre  autorita',  ciascuna  nell'ambito  della
propria competenza, le attribuzioni di ordine scientifico,  didattico
e disciplinare. 
  Tutte  le  attribuzioni  esercitate  dal  senato  accademico   sono
deferite al  Consiglio  della  Facolta'  nelle  Universita'  o  negli
Istituti costituiti da una sola Facolta'. 
  Le autorita' accademiche uscenti di carica conservano,  nelle  more
per la conferma o per la sostituzione, le rispettive mansioni per gli
atti inerenti al normale funzionamento delle Universita' o Istituti.