Art. 6. (Articoli 7 e 83 R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - articoli 3, 4, comma 1° e 5 R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Articoli 7 e 10, comma 1°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 9, R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977 - Art. 1, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Art. 1, R. decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29). Il governo delle Universita' e degli Istituti superiori appartiene alle seguenti autorita': 1° rettore delle Universita' e direttore degli Istituti superiori; 2° senato accademico; 3° Consiglio di amministrazione; 4° presidi delle Facolta' e delle Scuole; 5° Consigli delle Facolta' e delle Scuole. Agli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali e' preposto un direttore o un rettore. Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Universita' o dell'Istituto; alle altre autorita', ciascuna nell'ambito della propria competenza, le attribuzioni di ordine scientifico, didattico e disciplinare. Tutte le attribuzioni esercitate dal senato accademico sono deferite al Consiglio della Facolta' nelle Universita' o negli Istituti costituiti da una sola Facolta'. Le autorita' accademiche uscenti di carica conservano, nelle more per la conferma o per la sostituzione, le rispettive mansioni per gli atti inerenti al normale funzionamento delle Universita' o Istituti.