(Testo unico-art. 8)
                               Art. 8. 
 
(Art. 2, R. decreto-legge 27 ottobre 1926,  n.  1933  -  Art.  5,  R.
               decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). 
 
  I rettori e i direttori,  previo  consenso  del  Ministro,  possono
delegare le proprie funzioni attinenti  alla  vigilanza  sui  servizi
amministrativi e contabili  dell'Universita'  o  dell'Istituto  a  un
professore scelto  fra  i  professori  di  ruolo  dell'Universita'  o
dell'Istituto medesimo, e possono designare al Ministro un professore
di loro scelta per supplirli nei casi di loro impedimento od assenza. 
  Ai professori stessi puo' essere corrisposta, previa  deliberazione
del Consiglio di amministrazione, una retribuzione annua sul bilancio
dell'Universita' o dell'Istituto, non superiore a L. 2000, da ridursi
del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre  1930,  n.
1491.