Art. 8. (Art. 2, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 5, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176). I rettori e i direttori, previo consenso del Ministro, possono delegare le proprie funzioni attinenti alla vigilanza sui servizi amministrativi e contabili dell'Universita' o dell'Istituto a un professore scelto fra i professori di ruolo dell'Universita' o dell'Istituto medesimo, e possono designare al Ministro un professore di loro scelta per supplirli nei casi di loro impedimento od assenza. Ai professori stessi puo' essere corrisposta, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, una retribuzione annua sul bilancio dell'Universita' o dell'Istituto, non superiore a L. 2000, da ridursi del 12 per cento ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.