(Testo unico-art. 9)
                               Art. 9. 
 
(Art. 3, R. decreto-legge 27 dicembre 1925, n.  2382  -  Art.  4,  R.
decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 181 - Art.  2,  R.  decreto-legge  4
        febbraio 1926, n. 119 - Legge 8 giugno 1933, n. 629). 
 
  Il senato accademico e' composto: 
  a) del rettore o direttore che lo presiede; 
  b) dei presidi delle Facolta'  e  delle  Scuole  che  costituiscono
l'Universita' o Istituto, sempreche' le lauree e i diplomi  conferiti
al termine dei rispettivi corsi siano titoli di ammissione agli esami
di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. 
  Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo,
il  direttore  amministrativo,  il  quale  esercita  le  funzioni  di
segretario del senato stesso.