Art. 9. (Art. 3, R. decreto-legge 27 dicembre 1925, n. 2382 - Art. 4, R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 181 - Art. 2, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119 - Legge 8 giugno 1933, n. 629). Il senato accademico e' composto: a) del rettore o direttore che lo presiede; b) dei presidi delle Facolta' e delle Scuole che costituiscono l'Universita' o Istituto, sempreche' le lauree e i diplomi conferiti al termine dei rispettivi corsi siano titoli di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo, il quale esercita le funzioni di segretario del senato stesso.