(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 59)
                              Art. 59. 
 
  Per assicurare la piu' razionale  e  proficua  utilizzazione  delle
acque ed il migliore esercizio delle utenze, il  Governo  del  Re  ha
facolta' di riunire obbligatoriamente in consorzio, con  l'intervento
di rappresentanti dell'Amministrazione dello  Stato,  tutti  o  parte
degli utenti di un corso o bacino d'acqua nonche'  coloro  sulle  cui
richieste di concessione d'acqua il Consiglio  Superiore  dei  lavori
pubblici siasi favorevolmente pronunziato in via definitiva. 
 
  La costituzione del consorzio obbligatorio puo' essere promossa  da
uno o piu' interessati o aver luogo di ufficio. 
 
  Qualora si tratti di  sole  utenze  irrigue,  la  costituzione  del
consorzio avverra' nei  modi  previsti  dalle  leggi  sulla  bonifica
integrale.