(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 62)
                              Art. 62. 
 
  Il Ministro dei lavori pubblici ordina la  pubblicazione,  a  mezzo
del Genio Civile e secondo le norme  da  stabilire  nel  regolamento,
dell'elenco di  coloro  che  debbono  essere  consorziati  a  termini
dell'art. 59, del  piano  tecnico  delle  opere,  nonche'  del  piano
finanziario e del reparto provvisorio  delle  spese,  con  lo  schema
dello statuto del consorzio, fissando un termine di  sessanta  giorni
per la  presentazione  di  osservazioni  o  reclami  da  parte  degli
interessati. 
 
  Sentito il Consiglio Superiore, il  Ministro  dei  lavori  pubblici
promuove  il  decreto  Reale  per  la  costituzione   del   consorzio
obbligatorio. 
 
  Quando del consorzio debba far parte il  Demanio  dello  Stato,  il
decreto e' emanato di concerto col Ministro delle finanze.