(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 64)
                              Art. 64. 
 
  Col decreto di costituzione o con successivi decreti  del  Ministro
dei  lavori   pubblici,   con   l'osservanza   del   disposto   comma
dell'articolo 62, sono approvati l'elenco degli  utenti  consorziati,
il catasto degli immobili serviti dalle utilizzazioni consorziate e i
criteri per il riparto provvisorio e definitivo della spesa  tra  gli
appartenenti al consorzio. 
 
  I provvedimenti che determinano gli immobili soggetti al contributo
consorziale debbono essere trascritti a cura dell'Amministrazione del
consorzio.