Art. 65. Lo statuto determina, tra l'altro, le norme per la validita' delle adunanze dell'assemblea generale degli utenti e per la costituzione e rinnovazione degli organi del consorzio, stabilendone la competenza. Nel consiglio d'amministrazione possono essere chiamati a far parte i rappresentanti dello Stato, delle Provincie interessate, delle Confederazioni degli enti sindacali ed eventualmente dell'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica e d'irrigazione, per i consorzi cui essa e' preposta. Il loro numero non puo' eccedere quello dei rappresentanti degli utenti. Il presidente e' nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Il voto del presidente ha prevalenza qualora si verifichi parita' di voti tra i componenti il consiglio di amministrazione del consorzio.