(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 65)
                              Art. 65. 
 
  Lo statuto determina, tra l'altro, le norme per la validita'  delle
adunanze dell'assemblea generale degli utenti e per la costituzione e
rinnovazione degli organi del consorzio, stabilendone la competenza. 
 
  Nel consiglio d'amministrazione possono essere chiamati a far parte
i rappresentanti dello  Stato,  delle  Provincie  interessate,  delle
Confederazioni    degli    enti    sindacali     ed     eventualmente
dell'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica e d'irrigazione,
per i consorzi cui essa e' preposta. Il loro numero non puo' eccedere
quello dei rappresentanti degli utenti. 
 
  Il presidente e' nominato  con  decreto  del  Ministro  dei  lavori
pubblici. Il voto del presidente ha prevalenza qualora  si  verifichi
parita' di voti tra i componenti il consiglio di amministrazione  del
consorzio.