(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 66)
                              Art. 66. 
 
  Non ostante la costituzione del consorzio obbligatorio,  e'  sempre
in facolta' dell'Amministrazione di disporre quanto e' necessario per
la difesa ed il buon regime  delle  acque.  Nuove  utilizzazioni  non
possono essere attuate dal consorzio, senza regolare  concessione  da
parte dell'Amministrazione, la quale puo' anche accordare concessioni
ai  singoli  per  l'uso  delle  acque  disponibili   comprese   nella
circoscrizione consortile. 
 
  Le nuove utenze sono aggregate al consorzio  obbligatorio  e  nello
statuto consorziale sono introdotte,  occorrendo,  le  corrispondenti
modifiche colle forme di cui al precedente articolo 62.