(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 68)
                              Art. 68. 
 
  Le  deliberazioni  del  consorzio  sono  obbligatorie   anche   per
dissenzienti. 
 
  Il consorzio provvede al riparto  provvisorio  e  definitivo  delle
spese fra  gli  utenti  consorziati  secondo  le  norme  che  saranno
stabilite nel regolamento.  Tali  riparti,  dopo  l'approvazione  del
Ministro dei lavori pubblici,  devono  essere  pubblicati  nei  Fogli
annunzi legali delle provincie  interessate.  Entro  sei  mesi  dalla
pubblicazione ne e'  ammessa  la  impugnativa  dinanzi  ai  Tribunali
regionali  delle  acque  pubbliche.  Il  ricorso  non   sospende   la
esecutorieta' dei ruoli di contribuenza. 
 
  Il riparto puo' essere modificato quando l'interessenza  di  una  o
piu' utenze, a giudizio del Ministero dei lavori pubblici, sempre con
l'osservanza del disposto  dell'ultimo  comma  dell'articolo  62,  si
trovi notevolmente variata in confronto delle condizioni in base alle
quali il riparto fu precedentemente stabilito. 
 
  Le quote consorziali sono assistite da privilegio che prende  grado
dopo quello stabilito dal precedente articolo 39 e sono riscosse  con
le norme e le forme stabilite per la esazione delle imposte dirette.