(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 70)
                              Art. 70. 
 
  I consorzi obbligatori sono soggetti alla vigilanza  del  Ministero
dei lavori  pubblici,  che  su  ricorsi  degli  interessati  o  anche
d'ufficio puo' annullarne le deliberazioni illegittime. 
 
  Con decreto Reale, su proposta del Ministro  dei  lavori  pubblici,
sentito il Consiglio Superiore e con l'osservanza  dell'ultimo  comma
dell'articolo 62,  possono  essere  sciolte  le  amministrazioni  dei
consorzi   che,   per   negligenza   nell'esecuzione,   esercizio   e
manutenzione delle opere, ovvero  per  inosservanza  delle  norme  di
legge,  di  regolamento  o  di  statuto,  comunque  compromettano  il
conseguimento dei propri fini istituzionali. 
 
  Al   commissario    straordinario,    al    quale    e'    affidata
l'amministrazione dell'ente e, ove occorra, l'esecuzione delle opere,
spettano i poteri dell'assemblea e degli organi consorziali.