(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 71)
                              Art. 71. 
 
  Per la coordinazione  dell'attivita'  dei  consorzi  finitimi  puo'
essere costituito, anche d'ufficio, con decreto  Reale,  su  proposta
del Ministro dei lavori pubblici, un consorzio di secondo  grado  con
lo scopo d'armonizzare l'opera dei singoli consorzi di primo grado. 
 
  Il consorzio di secondo grado e'  amministrato  dai  rappresentanti
dei consorzi  di  primo  grado,  a  ciascuno  dei  quali  spetta  una
rappresentanza proporzionale al rispettivo interesse.