(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 72)
                              Art. 72. 
 
  Con decreto Reale su preposta del Ministro dei lavori pubblici,  di
concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste,  e  con  quello
delle  finanze  quando  vi  siano  interessati  canali  demaniali,  i
consorzi di bonifica integrale possono essere autorizzati ad assumere
la funzione di  consorzi  di  utilizzazione  idrica,  a  norma  delle
disposizioni contenute nel presente capo, nei riguardi  delle  utenze
che si esercitano nei canali di  bonifica  ed  in  genere  nei  corsi
d'acqua che interessino il territorio consorziale.