(Disposizioni sulla legge in generale-art. 10)
                              Art. 10. 
 
    (Inizio dell'obbligatorieta' delle leggi e dei regolamenti). 
 
  Le leggi e i regolamenti  divengono  obbligatori  nel  decimoquinto
giorno successivo a quello della loro pubblicazione,  salvo  che  sia
altrimenti disposto. 
 
  Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a
quello  della  pubblicazione,  salvo  che  in  esse  sia   altrimenti
disposto.