(Disposizioni sulla legge in generale-art. 11)
                              Art. 11. 
 
                 (Efficacia della legge nel tempo). 
 
  Le legge non dispone  che  per  l'avvenire:  essa  non  ha  effetto
retroattivo. 
 
  I contratti collettivi di lavoro  possono  stabilire  per  la  loro
efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purche' non  preceda
quella della stipulazione.