(Disposizioni sulla legge in generale-art. 12)
                              Art. 12. 
 
                   (Interpretazione della legge). 
 
  Nell'applicare la legge non si puo' ad essa attribuire altro  senso
che quello fatto palese dal significato proprio delle parole  secondo
la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. 
 
  Se  una  controversia  non  puo'  essere  decisa  con  una  precisa
disposizione, si ha riguardo  alle  disposizioni  che  regolano  casi
simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide
secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.