(Disposizioni sulla legge in generale-art. 14)
                              Art. 14. 
 
          (Applicazione delle leggi penali ed eccezionali). 
 
  Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad
altre leggi non  si  applicano  oltre  i  casi  e  i  tempi  in  esse
considerati.