(Disposizioni sulla legge in generale-art. 15)
                              Art. 15. 
 
                     (Abrogazione delle leggi). 
 
  Le  leggi  non  sono  abrogate  che   da   leggi   posteriori   per
dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilita' tra le
nuove disposizioni e le precedenti o perche' la  nuova  legge  regola
l'intera materia gia' regolata dalla legge anteriore.