(Disposizioni sulla legge in generale-art. 16)
                              Art. 16. 
 
                   (Trattamento dello straniero). 
 
  Lo straniero e' ammesso a godere dei diritti civili  attribuiti  al
cittadino a  condizione  di  reciprocita'  e  salve  le  disposizioni
contenute in leggi speciali. 
 
  Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.