Art. 17. (Legge regolatrice dello stato e della capacita' delle persone e dei rapporti di famiglia). Lo stato e la capacita' delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono. Tuttavia uno straniero, se compie nel Regno un atto per il quale sia incapace secondo la sua legge nazionale, e' considerato capace se per tale atto secondo la legge italiana sia capace il cittadino, salvo che si tratti di rapporti di famiglia, di successioni per causa di morte, di donazioni, ovvero di atti di disposizione di immobili situati all'estero.