(Disposizioni sulla legge in generale-art. 17)
                              Art. 17. 
 
(Legge regolatrice dello stato e della capacita' delle persone e  dei
                       rapporti di famiglia). 
 
  Lo stato e la capacita' delle persone e i rapporti di famiglia sono
regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono. 
 
  Tuttavia uno straniero, se compie nel Regno un atto  per  il  quale
sia incapace secondo la sua legge nazionale, e' considerato capace se
per tale atto secondo la legge  italiana  sia  capace  il  cittadino,
salvo che si tratti di rapporti di famiglia, di successioni per causa
di morte, di donazioni, ovvero di atti di  disposizione  di  immobili
situati all'estero.