(Disposizioni sulla legge in generale-art. 18)
                              Art. 18. 
 
       (Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi). 
 
  I rapporti personali  tra  coniugi  di  diversa  cittadinanza  sono
regolati dall'ultima  legge  nazionale  che  sia  stata  loro  comune
durante il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla  legge  nazionale
del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.