(Disposizioni sulla legge in generale-art. 20)
                              Art. 20. 
 
       (Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli). 
 
  I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale
del padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternita'  e'
accertata o se soltanto, la madre ha legittimato il figlio. 
 
  I rapporti tra adottante  e  adottato  sono  regolati  dalla  legge
nazionale dell'adottante al tempo dell'adozione.