(Disposizioni sulla legge in generale-art. 22)
                              Art. 22. 
 
(Legge regolatrice del  possesso,  della  proprieta'  e  degli  altri
                        diritti sulle cose). 
 
  Il possesso, la proprieta' e gli altri diritti sulle cose mobili  e
immobili sono regolati dalla legge del luogo nel  quale  le  cose  si
trovano.