Art. 26. (Legge regolatrice della forma degli atti). La forma degli atti tra vivi e degli atti di ultima volonta' e' regolata dalla legge del luogo nel quale l'atto e' compiuto o da quella che regola la sostanza dell'atto, ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti, se e' comune. Le forme di pubblicita' degli atti di costituzione, di trasmissione e di estinzione dei diritti sulle cose sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose stesse si trovano.