(Disposizioni sulla legge in generale-art. 26)
                              Art. 26. 
 
             (Legge regolatrice della forma degli atti). 
 
  La forma degli atti tra vivi e degli atti  di  ultima  volonta'  e'
regolata dalla legge del luogo nel quale  l'atto  e'  compiuto  o  da
quella che regola la sostanza dell'atto, ovvero dalla legge nazionale
del disponente o da quella dei contraenti, se e' comune. 
 
  Le forme di pubblicita' degli atti di costituzione, di trasmissione
e di estinzione dei diritti sulle cose sono regolate dalla legge  del
luogo in cui le cose stesse si trovano.