(Disposizioni sulla legge in generale-art. 30)
                              Art. 30. 
 
                      (Rinvio ad altra legge). 
 
  Quando, ai termini degli articoli precedenti, si deve applicare una
legge straniera, si applicano  le  disposizioni  della  legge  stessa
senza tener conto del rinvio da essa fatto ad altra legge.