(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 10)
                              Art. 10. 
(Fallimento   dell'imprenditore   che    ha    cessato    l'esercizio
                           dell'impresa). 
 
  L'imprenditore che, per qualunque  causa,  ha  cessato  l'esercizio
dell'impresa, puo' essere dichiarato  fallito  entro  un  anno  dalla
cessazione  dell'impresa,   se   l'insolvenza   si   e'   manifestata
anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.