Art. 10. (Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa). L'imprenditore che, per qualunque causa, ha cessato l'esercizio dell'impresa, puo' essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell'impresa, se l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.