(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 11)
                              Art. 11. 
               (Fallimento dell'imprenditore defunto). 
 
  L'imprenditore  defunto  puo'  essere  dichiarato  fallito   quando
ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente. 
  L'erede puo' chiedere il fallimento del defunto, purche' l'eredita'
non sia gia' confusa con il suo patrimonio. 
  Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto  gli  effetti
della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma
del codice civile.