(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 12)
                              Art. 12. 
                        (Morte del fallito). 
 
  Se l'imprenditore muore dopo la  dichiarazione  di  fallimento,  la
procedura  prosegue  nei  confronti  degli  eredi,  anche  se   hanno
accettato con beneficio d'inventario. 
  Se ci sono piu' eredi, la procedura prosegue in confronto di quello
che e' designato come rappresentante. In mancanza  di  accordo  nella
designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del
fallito, la designazione e' fatta dal giudice delegato. 
  Nel caso previsto dall'art. 528 del  codice  civile,  la  procedura
prosegue in confronto del curatore dell'eredita' giacente e nel  caso
previsto   dall'art.   641   del   codice   civile   nei    confronti
dell'amministratore nominato  a  norma  dell'art.  642  dello  stesso
codice.