(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 13)
                              Art. 13. 
         (Obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti). 
 
  I pubblici ufficiali abilitati a levare  protesti  cambiari  devono
trasmettere ogni quindici giorni al presidente del  tribunale,  nella
cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, un elenco dei protesti
per mancato pagamento levati nei quindici giorni precedenti. L'elenco
deve indicare la data di ciascun protesto, il cognome, il nome  e  il
domicilio della persona alla quale fu fatto  e  del  richiedente,  la
scadenza del titolo protestato, la  somma  dovuta  ed  i  motivi  del
rifiuto di pagamento). 
  Eguale obbligo hanno i procuratori del registro per  i  rifiuti  di
pagamento fatti in conformita' della legge cambiaria.