(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 14)
                              Art. 14. 
    (Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento). 
 
  L'imprenditore che chiede il  proprio  fallimento  deve  depositare
presso la  cancelleria  del  tribunale  le  scritture  contabili,  il
bilancio e il conto dei profitti e  delle  perdite  per  i  due  anni
precedenti ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa  ha  avuto  una
minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed
estimativo delle sue attivita', l'elenco nominativo dei  creditori  e
l'indicazione dei rispettivi crediti, l'elenco nominativo  di  coloro
che vantano diritti  reali  mobiliari  su  cose  in  suo  possesso  e
l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.