(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 15)
                              Art. 15. 
          (Facolta' del tribunale di sentire il debitore). 
 
  Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento, puo'  ordinare  la
comparizione dell'imprenditore in  camera  di  consiglio  e  sentirlo
anche in confronto dei creditori istanti.