Art. 16. (Sentenza dichiarativa di fallimento). La sentenza dichiarativa di fallimento e' pronunciata in camera di consiglio. Con la sentenza il tribunale: 1) nomina il giudice delegato per la procedura; 2) nomina il curatore; 3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili, entro ventiquattro ore, se non e' stato ancora eseguito a norma dell'art. 14; 4) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, un termine non maggiore di giorni trenta dalla data dell'affissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande; 5) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di giorni venti da quello indicato nel numero precedente, si procedera' all'esame dello stato passivo. La sentenza e' provvisoriamente esecutiva. Con la stessa sentenza o con successivo decreto il tribunale ordina la cattura del fallito o degli altri responsabili a carico dei quali sussistano le circostanze indicate dall'art. 7 o altri indizi di colpevolezza per i reati previsti in questa legge. La sentenza o il decreto e' comunicato al Procuratore del Re Imperatore, che ne cura l'esecuzione.