(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 16)
                              Art. 16. 
               (Sentenza dichiarativa di fallimento). 
 
  La sentenza dichiarativa di fallimento e' pronunciata in camera  di
consiglio. 
  Con la sentenza il tribunale: 
  1) nomina il giudice delegato per la procedura; 
  2) nomina il curatore; 
  3) ordina al fallito il deposito  dei  bilanci  e  delle  scritture
contabili, entro ventiquattro ore, se non e' stato ancora eseguito  a
norma dell'art. 14; 
  4) assegna ai creditori e  ai  terzi,  che  vantano  diritti  reali
mobiliari su cose in possesso del fallito, un termine non maggiore di
giorni trenta  dalla  data  dell'affissione  della  sentenza  per  la
presentazione in cancelleria delle domande; 
  5) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel
termine di giorni venti da quello indicato nel numero precedente,  si
procedera' all'esame dello stato passivo. 
  La sentenza e' provvisoriamente esecutiva. 
  Con la stessa sentenza o con successivo decreto il tribunale ordina
la cattura del fallito o degli altri responsabili a carico dei  quali
sussistano le circostanze indicate dall'art.  7  o  altri  indizi  di
colpevolezza per i reati previsti in questa legge. La sentenza  o  il
decreto e' comunicato al Procuratore del Re Imperatore, che  ne  cura
l'esecuzione.