Art. 16.
(Sentenza dichiarativa di fallimento).
La sentenza dichiarativa di fallimento e' pronunciata in camera di
consiglio.
Con la sentenza il tribunale:
1) nomina il giudice delegato per la procedura;
2) nomina il curatore;
3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture
contabili, entro ventiquattro ore, se non e' stato ancora eseguito a
norma dell'art. 14;
4) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali
mobiliari su cose in possesso del fallito, un termine non maggiore di
giorni trenta dalla data dell'affissione della sentenza per la
presentazione in cancelleria delle domande;
5) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel
termine di giorni venti da quello indicato nel numero precedente, si
procedera' all'esame dello stato passivo.
La sentenza e' provvisoriamente esecutiva.
Con la stessa sentenza o con successivo decreto il tribunale ordina
la cattura del fallito o degli altri responsabili a carico dei quali
sussistano le circostanze indicate dall'art. 7 o altri indizi di
colpevolezza per i reati previsti in questa legge. La sentenza o il
decreto e' comunicato al Procuratore del Re Imperatore, che ne cura
l'esecuzione.