(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 17)
                              Art. 17. 
(Comunicazione  e  pubblicazione  della  sentenza   dichiarativa   di
                            fallimento). 
 
  La sentenza che dichiara il fallimento e' comunicata per  estratto,
a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, al debitore, al
curatore e al  creditore  richiedente,  non  piu'  tardi  del  giorno
successivo alla sua data. L'estratto deve  contenere  il  nome  delle
parti, il dispositivo e la data della sentenza. 
  Nello stesso  termine,  uguale  estratto  e'  affisso  a  cura  del
cancelliere alla porta esterna del tribunale e comunicato al pubblico
ministero, all'ufficio del registro delle imprese  per  l'iscrizione,
da farsi non oltre  il  giorno  successivo  al  ricevimento,  e  alla
cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il debitore e' nato
o la societa' fu costituita. Si osservano inoltre le disposizioni del
codice di procedura penale relative al casellario giudiziario. 
  L'estratto della sentenza e' inoltre pubblicato  nel  foglio  degli
annunzi legali della provincia a cura del cancelliere.